Il regime anti Covid prorogato al 3 maggio

14/04/2020

Lo ha deciso il nuovo DPCM del 10 aprile 2020. Ma intanto possono riaprire cartolerie, librerie e negozi di abbigliamento per neonati e bambini. Purché, come prescrive l’Ordinanza della Regione Toscana del 13 aprile, rispettino alcuni comportamenti e procedure: sanificazione dei locali, distanza di sicurezza tra le persone, uso del mezzo proprio e dei dispositivi di protezione (guanti e mascherine). In caso di febbre o sintomi influenzali, obbligo di rimanere a casa per titolari e lavoratori. Per chiarimenti, contattare la sede Confcommercio più vicina.

Il regime di misure restrittive anti-Covid è stato prorogato fino al prossimo 3 maggio. Lo ha deciso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il DPCM 10 aprile 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Con riferimento alle attività del commercio, il Decreto ha confermato la possibilità di restare aperte alle tipologie di impresa già inserite nell’allegato 1 del DPCM 11 marzo (in generale: farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccherie, negozi di generi alimentari e negozi di prodotti di prima necessità).

Ha però aggiunto alla lista anche cartolerie, librerie e negozi di abbigliamento per neonati e bambini, che possono riaprire dal 14 aprile

Al proposito, lunedì 13 aprile la Regione Toscana si è pronunciata con una specifica ordinanza che impone a queste attività misure più restrittive di quelle previste a livello nazionale. In particolare, per riaprire dovranno:

  1. sanificare i locali e gli impianti di areazione 
  2. garantire a dipendenti e utenti dispositivi di protezione individuale, liquidi igienizzanti per le mani, guanti monouso e la distanza di almeno 1,8 metri tra le persone. 

Dal momento che alcune prescrizioni fissate dall'ordinanza (come quella relativa alla "sanificazione") necessitano di ulteriori spiegazioni, Confcommercio Toscana ha fatto espressa richiesta di un chiarimento alla Regione.

Per quanto riguarda i pubblici esercizi, il nuovo DPCM 10 aprile 2020 nulla cambia:

  • restano sospese le attività dei servizi di ristorazione, che conservano però la possibilità di fornire la consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;
  • possono proseguire la loro attività le mense e il catering continuativo su base contrattuale (cod. Ateco 56.29), che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  • restano chiuse le attività di somministrazione di alimenti e bevande poste all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché quelle situate nelle aree di servizio stradali, con esclusione di quelle poste lungo le autostrade che, tuttavia, possono fare solo vendita per asporto;
  • restano aperte le attività di somministrazione di alimenti e bevande site negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di un metro;
  • restano, altresì, sospese le discoteche e i locali assimilati, oltre a pub, stabilimenti balneari, sale giochi, sale scommesse e sale bingo.

Per qualsiasi chiarimento, contattare gli uffici della Confcommercio territoriale più vicina.

DOCUMENTI

Scarica il DPCM 1a0 prile 2020

Scarica l'Ordinanza della Regione Toscana del 13 aprile 2020