COVID-19, ECCO IL NUOVO DECRETO IN VIGORE FINO AL 25 MARZO

12/03/2020

L’11 marzo 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato un nuovo decreto, che aggiorna in senso ancora più restrittivo le misure urgenti per il contrasto e il contenimento del diffondersi dell’epidemia COVID-19. Riportiamo una sintesi aggiornata del provvedimento, che ha validità fino al 25 marzo prossimo, salvo proroghe.

L’11 marzo 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato un nuovo decreto, che aggiorna in senso ancora più restrittivo le misure urgenti per il contrasto e il contenimento del diffondersi dell’epidemia COVID-19. In estrema sintesi, fra le altre cose il nuovo DPCM (che ha validità fino al 25 marzo prossimo, salvo proroghe), stabilisce:

  • la chiusura totale di tutte le attività al dettaglio ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità, farmacie e para farmacie, tabaccai ed edicole. L’elenco delle attività che possono restare aperte è leggibile nel testo del Decreto.
  • la chiusura al pubblico di tutti i pubblici esercizi (bar, pub, ristoranti, pizzerie, paninoteche, ecc), che però potranno continuare a fare consegne a domicilio ai clienti (sì al “delivery”, no al “take away”)
  • la  chiusura di centri estetici, barbieri e parrucchieri.

Per tutte le tipologie di imprese non espressamente citate resta la facoltà di restare aperte, sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie stabilite con i precedenti decreti e nel rispetto – anche per i dipendenti – delle distanze interpersonali di sicurezza (un metro).

Di seguito diamo alcune specifiche nella speranza di chiarire meglio eventuali dubbi. Per altri interrogativi, Confcommercio ha istituito per i propri associati un numero verde  800400022 e un indirizzo email al quale possono essere inviati: coronavirus@confcommercio.it.

Si consiglia poi di consultare sul sito della Presidenza del Consiglio la parte relativa alle FAQ (Frequently Asked Question). Si rimanda infine al contatto con le sedi territoriali Confcommercio. 

 

STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE

Il decreto non menziona gli alberghi né altre strutture turistico ricettive. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, sentito per le vie brevi, ha confermato che gli alberghi non sono soggetti alla sospensione.

Resta ferma, per le strutture ricettive che vi abbiano interesse, la possibilità di osservare un periodo di chiusura, nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti.

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di  vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

EDICOLE, TABACCAI, FARMACIE, PARAFARMACIE

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

PUBBLICI ESERCIZI

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienicosanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

SERVIZI ALLA PERSONA

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 (lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie; servizi di pompe funebri e attività connesse).

SERVIZI BANCARI, FINANZIARI, ETC.

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED ATTIVITÀ PROFESSIONALI

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali, il decreto raccomanda che:

  1. sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile;
  2. per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  3. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  4. siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  5. assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  6. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni. In relazione a quanto sopra, si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

LAVORO AGILE

Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile (cfr. nostre circolari n. 47 e n. 67 del 2020).

DECORRENZA E DURATA

Le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

AUTOCERTIFICAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI

Si coglie l’occasione per ricordare che gli spostamenti sono vietati su tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile, a meno di alcune comprovate e gravi esigenze che devono essere autocertificate con apposito modulo:

  • esigenze lavorative (ad esempio, andare e tornare dal proprio ufficio qualora il proprio datore di lavoro non abbia predisposto sistemi di smart working)
  • situazioni di necessità (ad esempio andare a fare la spesa e altri acquisti di prima necessità)
  • motivi di salute (visite o esigenze sanitarie di varia natura)
  • rientro presso il proprio domicilio, abitazione e residenza.

Vige invece un divieto assoluto di spostamento per le persone sottoposte a quarantena o risultate positive al virus.

Gli allegati sotto elencati sono disponibili all'indirizzo https://drive.google.com/open?id=1qaVxKCDuokfVofu473u9UYh6TMWL76PB

  1. Allegato 1: testo del DPCM 11 marzo 2020
  2. Allegato 2: locandina per chiusura attività
  3. Allegato 3: autocertificazione per gli spostamenti