Centri storici, ecco il fondo perduto
13/11/2020
Le domande di contributo possono essere presentate dal 18 novembre 2020 esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate. L’ultimo giorno valido per l’invio è il 14 gennaio 2021. Le istruzioni e il modello si trovano nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2020, che stabilisce anche i contenuti dell'istanza. In caso positivo, il contributo sarà erogato direttamente sul conto corrente del richiedente.
Dal 18 novembre al 14 gennaio 2021 sarà possibile richiedere il contributo a fondo perduto per gli esercenti dei centri storici dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana colpiti dal calo dei turisti stranieri causato dell’emergenza sanitaria da “Covid 19”.
A fissare le date è arrivato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’Entrate del 12 novembre 2020. La misura era contenuta nel decreto “Agosto”, che all’articolo 59, individuava le città interessate in base alle presenze turistiche registrate di cittadini residenti in paesi esteri:
· in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni, per i comuni capoluogo di provincia;
· in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni, per i comuni capoluogo di città metropolitana.
Per usufruire del beneficio, è necessario che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019, invece, il contributo spetta anche in assenza di tale condizione.
L’ammontare del contributo, che non può essere superiore a 150.000 euro, è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019.
La percentuale è del quindici, dieci e cinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi, rispettivamente, non superiori a quattrocentomila euro, superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro e superiori a un milione di euro, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto “Agosto”. Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Per la richiesta del contributo, i soggetti a cui spetta sono tenuti ad inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate che curerà anche il processo di erogazione del contributo.
Il modello dell’istanza e le relative istruzioni sono state decise dall'Agenzia delle Entrate proprio con il provvedimento del 12 novembre 2020, che ne definisce modalità di presentazione, contenuto informativo, termini di presentazione e ogni altro elemento necessario richiesto dalla norma.
In particolare, viene stabilito che la trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal 18 novembre 2020 e non oltre il 14 gennaio 2021, direttamente dal richiedente o tramite un intermediario, esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
La domanda dovrà contenere i seguenti dati:
- il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
- il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica o nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;
- nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;
- l’indicazione se i ricavi o compensi dell’anno 2019 sono inferiori o uguali a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro oppure sono superiori a 1 milione di euro;
- l’indicazione se il soggetto richiedente ha iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019;
- l’indicazione se il soggetto richiedente esercita le attività secondo le previsioni del comma 1 dell’articolo 59 del decreto;
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito ai mesi di giugno 2020 e giugno 2019, degli esercizi di cui al comma 1 dell’articolo 59 del decreto, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, e il codice catastale dei predetti comuni;
- l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
- la firma e la data di sottoscrizione dell’istanza;
- il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza.
Una volta presa in carico la domanda, l’Agenzia delle Entrate comunicherà l’accoglimento o la non spettanza del contributo in base alla presenza o meno dei requisiti previsti dal decreto Agosto. Il contributo, in caso positivo, verrà erogato direttamente sul conto corrente del richiedente.