Vendita alcolici, obbligo di denuncia

30/09/2019

Reintrodotto di recente l’obbligo di denuncia fiscale per i pubblici esercizi che vendono bevande alcoliche, finora espressamente esclusi. Molte le incertezze legate a questo provvedimento, L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fa chiarezza su alcuni punti rispondendo alla sollecitazione di Fipe nazionale. Ecco cosa devono fare i titolari, a seconda di quando hanno avviato l'attività. Chi non è in regola rischia multe fino a 3mila euro.

È stato di recente reintrodotto l’obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici in pubblici esercizi, esercizi di intrattenimento pubblico, esercizi ricettivi e rifugi alpini, che erano stati invece espressamente esclusi da tale obbligo ad opera della legge n. 124 del 2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza).

 

Viste le incertezze normative legate a questa reintroduzione, su richiesta della nostra federazione nazionale Fipe l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli ha chiarito quanto segue:

 

  1. i titolari di pubblico esercizio che hanno avviato l’attività tra il 29 agosto 2017 e il 29 giugno 2019 senza denuncia fiscale per la vendita di alcolici, potranno consolidare la loro posizione entro il 31 dicembre 2019;
  2. nessun adempimento è richiesto per chi avesse avviato l’attività in data precedente al 29 agosto 2017 e dunque sia già in possesso della licenza fiscale;
  3. per chi abbia avviato l’attività dopo il 30 giugno 2019, la SCIA presentata al SUAP vale quale denuncia ai sensi del D. Lgs. n. 504/1995 all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

 

Si invitano quindi i titolari di pubblici esercizi a controllare la regolarità della propria posizione e a richiedere eventualmente l’assistenza della Segreteria provinciale Fipe-Confocmmercio più vicina. È infatti della massima importanza mettersi in regola, anche per evitare le sanzioni, che vanno da 500 a 3.000 euro.