Sospensione I rata contributi per commercianti e artigiani

15/05/2020

L’art. 18 del Decreto Liquidità ha disciplinato - per i mesi di aprile e maggio 2020 - la sospensione dei termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. Al riguardo, l’Inps ha reso noto che, al ricorrere dei requisiti di cui ai commi da 1 a 5 del predetto Decreto, la sospensione si applica anche alla prima rata di contribuzione sul minimale anno 2020, in scadenza il 18 maggio prossimo, dovuta da artigiani e esercenti attività commerciali.

L’art. 18 del Decreto Liquidità ha disciplinato - per i mesi di aprile e maggio 2020 - la sospensione dei termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. Al riguardo, l’Inps ha reso noto che, al ricorrere dei requisiti di cui ai commi da 1 a 5 del predetto Decreto, la sospensione si applica anche alla prima rata di contribuzione sul minimale anno 2020, in scadenza il 18 maggio prossimo, dovuta da artigiani e esercenti attività commerciali.

"L’articolo citato - chiarisce l'Inps nel suo comunicato stampa - prevede, ai commi 1 e 2, che “per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta” siano sospesi, rispettivamente per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

I successivi commi 3 e 4 del medesimo articolo 18 del decreto-legge in oggetto dispongono, analogamente, che “Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta”, vengano sospesi, rispettivamente per i mesi di aprile e di maggio 2 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Inoltre, il comma 5, primo periodo, del medesimo articolo prevede che la sospensione dei termini di versamento di cui ai commi precedenti operi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019.

Per informazioni, contattare la sede territoriale Confcommercio più vicina.