Ricettività, il "self check in" è fuori legge
13/11/2024
Lo ha precisato il Ministero dell’Interno con una recente circolare in cui chiarisce che il gestore della struttura ricettiva deve procedere all’identificazione diretta del cliente prima di trasmettere i dati attraverso il portale Alloggiati Web. Vale a dire, che deve accertarsi in presenza della corrispondenza tra la persona e i documenti d’identità presentati, con particolare attenzione alla congruenza della fotografia. Nessun sistema di check-in online, per quanto utile alla semplificazione delle procedure di registrazione, può sostituire questa verifica.
Il Ministero dell’Interno, con una recente circolare, ha ribadito che, ai sensi dell’art. 109 del TULPS, il gestore di una struttura ricettiva o chi esercita un’attività di locazione breve “deve procedere all’identificazione del cliente” prima di trasmettere i dati attraverso il portale Alloggiati Web.
Necessaria la verifica dei documenti di identità
L’identificazione consiste nell’accertamento della corrispondenza tra il cliente e i documenti d’identità presentati, con particolare attenzione alla congruenza della fotografia. Questo obbligo si ritiene assolto esclusivamente tramite una verifica concreta e diretta da parte del gestore o locatore “in presenza del cliente”.
Quando effettuare l’accertamento
Tale verifica deve avvenire al momento dell’arrivo del cliente o, al massimo, “entro 12 ore dall’arrivo” (8 ore per i soggiorni di una sola notte).
I sistemi di check-in online rappresentano strumenti utili per la gestione interna e la semplificazione delle procedure di registrazione, ma “non possono sostituire la verifica fisica dei documenti di identità”.
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Scarica qui la circolare del Ministero dell'Interno