Pubblici esercizi, il cronoprogramma delle riaperture
21/05/2021
Un utile vademecum per ricordare le regole e le novitĂ introdotte dal decreto legge n.65, pubblicato il 18 maggio scorso, per il settore di bar, ristoranti e simili. Calendario alla mano, puoi scoprire con immediatezza come cambiano le restrizioni, cosa puoi fare o (ancora) non fare, in base alla classificazione di rischio regionale (bianca, gialla, arancione o rossa). Per ogni chiarimento o informazione, contatta la segreteria territoriale Fipe-Confcommercio di riferimento.
Il decreto legge n. 65 “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 18 maggio) prevede importanti novità per quanto riguarda il “cronoprogramma delle riaperture” e per gli scenari di rischio delle Regioni. Abbiamo cercato di portare a sintesi le principali novità che riguardano nello specifico il settore dei pubblici esercizi. Per ogni chiarimento o informazione rimandiamo ovviamente al contatto diretto con la segreteria territoriale Fipe-Confcommercio di riferimento.
NELLE ZONE BIANCHE
Permane la disciplina previgente prevista dal DPCM del 2 marzo u.s. e dal D.L. “Riaperture” e non si applicano le limitazioni orarie sugli spostamenti previste per le zone c.d. “gialle”.
NELLE ZONE GIALLE
- dal 18 maggio:
- le attività di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto potranno proseguire fino alle ore 23 (dal 7 giugno il servizio sarà possibile fino alle ore 24 e, dal 21 giugno, non vi saranno limitazioni orarie);
- permane il limite delle quattro persone al tavolo, salvo che siano tutti conviventi;
- restano consentiti i servizi di delivery e take away; permane il divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale;
- restano consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale;
- restano comunque aperti gli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- restano sospese le attività che abbiano luogo in discoteche e locali assimilabili, all’aperto o al chiuso.
- dal 22 maggio:
- tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie potranno restare aperti al pubblico anche nelle giornate festive e prefestive;
- potranno riaprire gli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida di settore.
- dal 1° giugno:
le attività dei servizi di ristorazione saranno consentite anche al chiuso, sempre nel limite massimo di 4 persone se non conviventi, nel rispetto dei seguenti orari:
- dal 1° al 6 giugno dalle 5 alle 23.00;
- dal 7 al 20 giugno dalle 5 alle 24.00;
- dal 21 giugno, senza limitazioni orarie.
- dal 15 giugno:
- torneranno a esser consentite, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, a condizione che i partecipanti siano muniti di una delle “certificazioni verdi Covid-19”;
- sarà consentito lo svolgimento in presenza di fiere.
Riguardo alle “certificazioni verdi” (decreto “Riaperture” e decreto “Riaperture-bis”) sono previste tre diverse certificazioni comprovanti:
- l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-Co-V-2: con validità di 9 mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale ma che ora può essere rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino con validità dal 15° giorno successivo alla sua effettuazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
- la guarigione dal SARS-Co-V-2: con validità di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione (cessazione dell’isolamento prescritto, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti dal Ministero della Salute);
- effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-Co-V-2: con validità di 48 ore dalla sua esecuzione.
- dal 1° luglio:
- potranno riaprire sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno dei locali adibiti ad attività differenti;
- saranno consentiti convegni e congressi.
NELLE ZONE ARANCIONI E ROSSE
Permane la disciplina previgente.
Le misure di contenimento del contagio che si applicano in ZONA GIALLA, per i singoli settori del comparto
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari previsti per gli spostamenti. In forza della nuova disciplina sugli spostamenti (art. 1 “Riaperture-bis”), le attività all’aperto potranno esser fornite nel rispetto dei seguenti limiti orari:
- dal 18 maggio al 6 giugno dalle 5.00 alle 23.00;
- dal 7 al 20 giugno dalle 5.00 alle 24.00;
- dal 21 giugno non vi saranno limitazioni orarie.
È bene precisare che, come stabilito con nota del Ministero dell’Interno dello scorso 24 aprile, rimane ad oggi vietato il consumo al bancone all’interno dei locali, mentre rimane possibile il “servizio al banco” in presenza di “strutture” che consentono la consumazione all’aperto (sul punto si rinvia alle FAQ pubblicate sul sito FIPE).
Inoltre, per effetto del permanere dell’efficacia delle disposizioni contenute nel DPCM (art. 27) e nel “Riaperture” (art. 4, comma 1), sembra ragionevole ritenere che:
- il consumo al tavolo rimanga consentito per un massimo di 4 persone, salvo che siano tutti conviventi;
- rimangono consentiti il delivery (senza restrizioni orarie) e il take away (sembra ragionevole che il relativo limite orario, fissato alle ore 22.00 dalla norma contenuta nel DPCM, possa anch’esso ritenersi in via interpretativa ancorato alla nuova disciplina dei limiti orari agli spostamenti, e quindi consentito, allo stato fino alle 23. Tuttavia, sul punto si attende un chiarimento ufficiale da parte delle Autorità competenti);
- resti fermo l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse (scarica qui il cartello) contemporaneamente nello stesso, sulla base dei protocolli e delle linee guida;
- restano oggetto di divieto, come affermato dal Ministero dell’Interno con Circolare dello scorso 7 maggio, sia il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico dopo le ore 18, sia la consumazione sul posto o nelle adiacenze dei pubblici esercizi, in qualsiasi orario (fatta salva la possibilità di consentire il consumo di cibi e bevande presso i tavoli all’aperto delle attività);
- occorre rispettare i protocolli e le linee guida di settore. Sul punto è bene ricordare che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta dello scorso 28 aprile ha approvato le nuove linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, che disciplinano anche il settore della ristorazione .
- continuano a esser consentite senza limiti di orario le attività delle mense (codice ATECO 56.29.1) e il catering continuativo su base contrattuale (codice ATECO 56.29.2), con l’obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- restano comunque aperti senza limitazioni orarie gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, e quelle presso ospedali, aeroporti, porti e interporti, con obbligo di assicurare la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
A partire dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, saranno consentite anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti. Dunque:
- dal 1° al 6 giugno dalle 5.00 alle 23.00;
- dal 7 al 20 giugno dalle 5.00 alle 24.00;
- dal 21 giugno non vi saranno limitazioni orarie.
Inoltre:
- a partire dal 1° giugno sarà consentito anche il consumo al banco all’interno dei locali;
- non è più presente la limitazione oraria delle ore 18.00.
Anche in questo caso occorrerà rispettare le misure di prevenzione di cui alle linee guida della conferenza delle Regioni, e potranno sedere allo stesso tavolo solo 4 persone contemporaneamente, salvo che appartengano allo stesso nucleo di convivenza.
Spettacoli aperti al pubblico
Non ha subito modifiche la disciplina relativa agli spettacoli aperti al pubblico recata dall’art. 5 del “Riaperture”.
Pertanto, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto continueranno a esser consentiti, nel rispetto delle misure previste nelle linee guida di settore, nonché delle seguenti:
- esclusivamente con posti a sedere preassegnati;
- dovrà esser assicurato il distanziamento di almeno un metro, sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi;
- la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e comunque il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
Fipe Confcommercio ha sollecitato le Autorità competenti circa la possibilità di consentire lo svolgimento di eventi musicali dal vivo anche all’interno di spazi adibiti a discoteche. Siamo in attesa di un riscontro.
Discoteche
Resta confermata la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso (art. 5 “Riaperture” e art. 16, comma 1 DPCM).
Feste, banqueting e catering
A partire dal prossimo 15 giugno, in zona gialla, torneranno a esser consentite, anche al chiuso, le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, alla duplice condizione che:
- i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’art. 9 del “Riaperture”
- che siano rispettate le specifiche misure di prevenzione stabilite nei protocolli e nelle linee guida di settore.
Fiere, convegni e congressi, sagre, riunioni private e cerimonie pubbliche
- a partire dal 15 giugno, sarà consentito lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida, e, anche in data anteriore, sarà possibile svolgere le attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. Ferme restando le specifiche limitazioni previste in relazione ai territori esteri di provenienza, è consentito l’ingresso nel territorio nazionale per partecipare alle suddette fiere. I protocolli e le linee guida potranno prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 (cfr. infra);
- a decorrere dal 1° luglio, saranno consentiti convegni e congressi, sempre a condizione che vengano rispettati i protocolli e le linee guida.
Non essendo diversamente disciplinato dal provvedimento in commento, si ritiene, invece, che conservi efficacia l’art. 16 del DPCM nella parte in cui stabilisce il divieto di sagre.
Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
Dal prossimo 1° luglio riaprono sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente (che restano invece sospese in zona arancione e rossa).
Cartello affluenza massima locali
Rimane in vigore l’obbligo per tutti gli esercizi commerciali e tutti i locali pubblici e aperti al pubblico di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente al suo interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Monitoraggio e sanzioni
L’esecuzione e il monitoraggio delle misure di contenimento, resta di competenza delle Prefetture locali (art. 55, DPCM) che possono avvalersi anche delle forze di polizia, nonché dei vigili del fuoco, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro - per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - e, ove occorra, delle forze armate.
È bene infine ricordare che i trasgressori delle disposizioni previste dai provvedimenti citati, potranno esser puniti ex art. 4 del D.L. n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 35/2020 con una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro e, per quanto riguarda le categorie rappresentate, con la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Inoltre, permane l’astratta configurabilità di gravi ipotesi di reato, come i delitti colposi contro la salute pubblica di cui all’art. 452 c.p. (cfr. Circolare Ministero dell’Interno n. 1530/117).
INFORMAZIONI
Contattare la segreteria territoriale Fipe-Confcommercio di riferimento.