Piscine, la comunicazione obbligatoria
05/04/2022
Le strutture ricettive o sportive che hanno piscine aperte al pubblico (che siano di proprietà pubblica o privata), e che per riempirle utilizzano l’acqua del pubblico acquedotto, ogni anno devono richiedere l’apposita autorizzazione al Gestore delle Acque competente. La violazione di questo obbligo comporta una sanzione pecuniaria fino a 600 euro. L'autorizzazione decade in automatico in caso di ordinanza comunale per la razionalizzazione del consumo di acqua potabile, o di dichiarazione di emergenza idrica da parte della Regione.
Le piscine di proprietà pubblica o privata destinate ad un’utenza pubblica (per esempio, quelle inserite nelle strutture adibite ad attività turistico alberghiere o agrituristiche o ricettive) che usano per il riempimento l’acqua del pubblico acquedotto, devono concordare modalità e tempi di riempimento con il soggetto gestore del servizio idrico integrato.
Devono quindi trasmettere l’apposito modulo compilato al Gestore delle Acque, almeno 30 giorni prima del riempimento.
Il gestore dovrà rispondere necessariamente entro i 30 giorni successivi, concedendo l'utilizzo del pubblico acquedotto per un periodo massimo di 365 giorni (la richiesta deve essere periodicamente rinnovata), comunicando le eventuali prescrizioni riguardanti modalità e tempi di riempimento.
Nella risposta il Gestore deve specificare che la possibilità di utilizzare il pubblico acquedotto sarà vietata in caso di sopraggiunta ordinanza comunale per la razionalizzazione del consumo di acqua potabile, o di dichiarazione di emergenza idrica da parte della Regione.
La violazione dell’obbligo di comunicazione al Gestore delle Acque comporta una sanzione pecuniaria da 100 a 600 euro. È prevista una sanzione pecuniaria anche in caso di violazione dei divieti di utilizzo di acqua pubblica.