Agenti immobiliari, l'attività in zona rossa

29/03/2021

Per lavoro è sempre possibile spostarsi e l’esercizio delle attività non è limitato in nessuna delle tre aree (rossa, arancio, gialla). Gli spostamenti non dovuti a motivi di lavoro sono consentiti solo per “situazioni di necessità”, aspetto che riguarda solo i clienti che si assumono ogni responsabilità. Scarica le FAQ del governo. Per maggiori informazioni, rivolgiti alla segreteria territoriale Fimaa Confcommercio più vicina.

Con l’entrata in zona rossa della Regione Toscana, gli spostamenti per gli agenti immobiliari, mediatori merceologici e mediatori creditizi sono sempre consentiti per comprovati motivi di lavoro, per cui l’esercizio delle attività non è limitato in nessuna delle aree (rossa, arancio, gialla). In area rossa occorrerà munirsi dell’autocertificazione, ma per lavoro è sempre possibile spostarsi. 

 

Diverso invece il regime degli spostamenti non dovuti a motivi di lavoro. Vengono in conto quindi gli spostamenti, possibili o meno, da parte dei clienti: gli stessi, nelle aree rosse sono consentiti solo per “situazioni di necessità”. Sarà, quindi, il singolo cittadino/cliente a dover giustificare la situazione di necessità, assumendosene conseguentemente ogni responsabilità, nella consapevolezza che una dichiarazione mendace o ritenuta non adeguata a giustificare la situazione di necessità potrà comportare la sanzione amministrativa prevista.

 

In una FAQ pubblicata sul sito del Governo si legge: “La valutazione circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all’Autorità competente (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689.” 

 

Qui puoi trovare una serie di domande e risposte tratte anche dalle FAQ pubblicate sul sito del Governo (precisiamo che tali FAQ sono in costante aggiornamento, e non sempre seguono nell’immediato la pubblicazione di un nuovo provvedimento, per cui vanno sempre valutate con estrema attenzione, perché non è detto che la FAQ oggi presente nel sito governativo sia pertinente alla situazione, nel frattempo mutata, che potrebbe quindi essere cambiata anche a distanza di breve periodo, in quanto, come noto oramai a tutti, i provvedimenti in tema di emergenza sanitaria da Covid-.19 si susseguono senza sosta, e non sempre l’aggiornamento delle FAQ governative avviene in tempo reale).

 

Per maggiori informazioni, rivolgiti alla segreteria territoriale Fimaa Confcommercio più vicina.