Agenti immobiliari, arriva l'incompatibilità

13/05/2019

Dal 26 maggio in vigore la Legge europea che esclude dall’esercizio della professione i dipendenti di istituti bancari, finanziari, assicurativi, di enti pubblici o privati e le professioni intellettuali in situazioni di conflitto di interesse con l’attività di mediazione. Il presidente di Fimaa-Confcommercio Toscana Carlo Barbagli: “bene la novità, adesso però occorre puntare sulla formazione obbligatoria per gli agenti immobiliari per alzare l'asticella della qualità e garantire il meglio ai consumatori”

Dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di sabato 11 maggio, il prossimo 26 maggio entra in vigore la Legge europea 2018 (L. n. 37/2019) che modifica le regole sull’attività di mediazione immobiliare (L. n. 39 del 3 febbraio 1989) in tema di incompatibilità per gli agenti immobiliari.

In pratica, vengono esclusi dall’esercizio della professione i dipendenti di istituti bancari, finanziari, assicurativi, di enti pubblici o privati e le professioni intellettuali in situazioni di conflitto di interesse con l’attività di mediazione.

Il nuovo comma 3 dell’art. 5 della Legge recita infatti: «L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».

Fimaa – Federazione italiana mediatori agenti d’affari, aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia – accoglie con favore il nuovo testo che ha recepito le istanze della Federazione, in accordo con la Consulta Interassociativa Nazionale dell’Intermediazione.

La prima versione della norma, come presentata nel relativo Disegno di Legge, prevedeva la totale apertura del settore con la possibilità per chiunque di poter esercitare la mediazione immobiliare, anche come secondo lavoro, o attività accessoria ad altri mestieri e professioni. “Un’apertura per fortuna scongiurata, che, se approvata, avrebbe penalizzato pesantemente i consumatori e la categoria, cancellando con un colpo di spugna gli anni spesi per la crescita professionale degli agenti”, sottolinea il presidente di Fimaa-Confcommercio Toscana Carlo Barbagli, “l’attività di intermediazione immobiliare non può prescindere dalla preparazione e dalla competenza professionale necessarie per tutelare chi deve compravendere un immobile”.

Ed è proprio sul capitolo ‘formazione’ che si concentra l’attenzione di Fimaa. “Purtroppo la legge europea non ha recepito l’obbligo di ottenere crediti formativi periodici a garanzia del servizio erogato ai consumatori, come aveva proposto Fimaa”, spiega il presidente toscano Barbagli, “in assenza di questo ‘vincolo’ la normativa risulta purtroppo monca. Dopo il corso formativo e il superamento dell’esame abilitante si potrà pertanto esercitare l’attività senza alcun aggiornamento professionale obbligatorio. Una lacuna che come Fimaa ci impegniamo a colmare per offrire servizi sempre più di qualità. In effetti, ogni nostra sede provinciale ha un intenso programma di seminari di aggiornamento e formazione professionale molto seguiti dagli agenti. Chi ha a cuore il proprio lavoro sa quanto è importante non smettere mai di formarsi, anche per vincere una competizione che oggi sul mercato immobiliare è sempre più agguerrita”.